Cisal-Siad

Proposta di legge di iniziativa popolare

“Norme per favorire il riscatto dei contributi figurativi da parte dei lavoratori che hanno prestato la loro opera in attività di lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni”.

Col presente disegno di legge si intendono agevolare tutti i lavoratori che prima della loro assunzione hanno prestato la loro attività in lavori socialmente utili e si ritrovano, per la loro peculiare caratteristica che non ne ha consentito la qualificazione come rapporto di impiego, con un numero consistente di contributi figurativi, a partire dall’anno 1996, che seppur utili ai fini del conseguimento del diritto al raggiungimento dei requisiti per essere collocati in pensione con il sistema contributivo, nei fatti però non risultano validi per la determinazione della misura del calcolo della pensione.

Da ciò ne deriva che detti periodi, per poter avere un peso nel calcolo della pensione devono essere riscattati ai fini pensionistici con il versamento degli oneri corrispondenti, così come statuito dall’art. 8, comma 19, del Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Tale onere, però risulta troppo gravoso per i predetti lavoratori che in molti casi hanno una busta paga netta che non consente di sopportarne il peso.

Pertanto, premesso che l’onere di riscatto per tale fattispecie si determina al momento della presentazione della richiesta e che la quantificazione si effettua in ragione della retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi moltiplicata per gli anni da ricongiungere e per l’intera aliquota contributiva del 33% (quota a carico del datore di lavoro il 24,20% + 8,80% a carico del lavoratore), si propone, al fine di consentire agli stessi di presentare l’istanza di ricongiunzione per conseguire al termine del rapporto di lavoro una pensione che, anche seppur minima, sia almeno un po’ più dignitosa, che il riscatto dei predetti contributi figurativi, avvenga con l’applicazione della sola quota a carico del lavoratore e una rateizzazione almeno decennale oppure, a richiesta del lavoratore, mediante compensazione a valere sul TFR dei soggetti interessati, in presenza della relativa capienza o con entrambi i sistemi.

Relativamente invece alla quota che eticamente deve rimanere a carico dello Stato, perché i lavoratori hanno anche diritto ad una pensione dignitosa, realmente rapportata alle attività prestate e sufficiente ad assicurare a loro e alle proprie famiglie un’esistenza dignitosa, atteso che tale intervento riguarda soprattutto i lavoratori delle Regioni del Centro-Sud, la copertura della spesa può essere messa a carico del PNRR utilizzando le risorse destinate a colmare da un lato il ritardo accumulato dal paese in Europa e dall’altra la difformità del nostro divario regionale con il PIL del Mezzogiorno ancora sotto oltre i 10 punti rispetto al Nord, compreso anche il ricorso al supporto messo a disposizione delle amministrazioni dal PON Governance e Capacità Istituzionale, finanziati dall’Unione europea, attraverso un Programma, gestito dall’Agenzia per la coesione territoriale.

Per una migliore comprensione della fattispecie, si riporta quale esempio il caso di un dipendente di Categoria B, con 10 anni di contributi figurativi, in possesso di una retribuzione media annua lorda di € 20.000,00 (al netto circa € 1.080,00 mensili), il cui onere di riscatto per effetto del seguente calcolo: retribuzione € 20.000,00 x 10 anni x 33% di aliquota determina un importo di € 66.000 e cioè a legislazione vigente, € 1.100,00 mensili per 60 rate (5 anni).

La presente proposta, invece, consentirebbe al lavoratore di procedere al riconoscimento in quanto, fermo rimanendo il valore contributivo della retribuzione, il riscatto dei predetti periodi avverrebbe oggi (in virtù del taglio di 7 punti percentuali introdotti con la Legge 197/2022, così come integrata dal D.L. 48/2023) con l’applicazione della sola quota contributiva dell’1,8% e, per effetto, secondo il seguente calcolo:

Cat. A – retribuzione di € 19.835,27 x 10 anni x 1,80% di aliquota, determina un onere complessivo per i 10 anni pari ad € 3.570,35. Di tale importo, nei fatti il lavoratore ne pagherà effettivamente solo € 1.785,17 perché la rimanente parte (50%) sarà recuperata dallo stesso attraverso le detrazioni IRPEF;

Cat. B – retribuzione di € 22.064,38 x 10 anni x 1,80% di aliquota, determina un onere complessivo per i 10 anni pari ad € 3.971,59. Di tale importo, nei fatti il lavoratore ne pagherà effettivamente solo € 1.985,79 perché la rimanente parte (50%) sarà recuperata dallo stesso attraverso le detrazioni IRPEF.

Si ricorda infatti che l’art. 10, comma 1, lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), prevede che gli oneri da riscatto agevolato possono essere detratti dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento delle somme versate, in cinque rate di pari importo successive a quello in cui è avvenuto il relativo pagamento.

Relativamente invece agli effetti che si avranno al momento in cui tale personale sarà collocato in quiescenza, dal calcolo sul montante contributivo dei contributi figurativi riscattati, si rileva che l’assegno pensionistico sarà incrementato di un importo pari ad € 327,12 mensili per il personale di Categoria A e di € 363,89 mensili per il personale di categoria B.

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