Dipendenti pubblici iscritti agli albi – Contributo annuale iscrizione Albi a carico della P.A. (Avvocati, Assistenti Sociali, Ingegneri, Architetti, ecc.)
Si comunica che con la sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.4.2015 è stato ritenuto che l’Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all’Albo.
Vengono smentite le precedenti interpretazioni rese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e viene confermato un precedente favorevole al riguardo, il parere del Consiglio di Stato del 15 marzo 2011 nell’affare n. 678/2010, ove si afferma che quando sussista il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.
La sentenza riguarda espressamente la professione forense, ma i principi giuridici contenuti nella sentenza appaiono estensibili anche alle altre professioni presenti all’interno della P.A. come Architetti, Ingegneri, Assistenti Sociali, ecc..
Dalla sentenza difatti emerge il generale principio che se l’esercizio della professione è svolto nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo del dipendente ivi iscritto è a carico dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di attività che deve gravare sull’Ente stesso, e se tale pagamento viene anticipato dal dipendente deve essere rimborsato dall’Ente medesimo.
Premesso quanto sopra si chiede all’amministrazione un incontro e di procedere per adeguarsi alla sentenza comunicando le modalità di rimborso agli interessati.
Si invitano i dipendenti a prendere contatto con la Segreteria Provinciale del CSA oppure con un nostro delegato sindacale su posto di lavoro.

